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Il Ticino
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PRESCRIZIONI RACCOLTA FUNGHI
per il cantone Ticino
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Ticino |
Divieti e limitazioni per la raccolta di funghi
Si possono raccogliere giornalmente
3 kg di funghi
per persona dalle 7.00 alle 20.00.
È vietata la raccolta dei funghi protetti dall’Ordinanza
federale sulla protezione della natura e dal Regolamento
cantonale sulla protezione della flora, della fauna e dei
funghi.
È vietata la raccolta organizzata di funghi a scopo di lucro,
come pure la distruzione intenzionale delle specie non oggetto
di raccolta.
Il controllo sulla raccolta dei funghi viene esercitato dal
personale forestale, dai guardiacaccia e guardiapesca, dalle
polizie cantonali e comunali e dalle guardie della natura. Essi
hanno l’obbligo di notificare all’Ufficio protezione della
natura le infrazioni e di sequestrare il materiale abusivamente
raccolto. I municipi e le autorità patriziali sono tenuti a
collaborare.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto
legislativo è punibile con una multa massima fino a fr. 10'000. Le
multe sono inflitte dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali.
Vedi:
Funghi.
Raccolta leggi
(9.3.1.3.1)
Prescrizioni negli altri cantoni.
Associazione
svizzera controllori di funghi.
Società micologica Carlo Benzoni.
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Dalla Raccolta leggi N. 9.3.1.3.1
Decreto legislativo
concernente la raccolta di funghi
(del 30 maggio 2005)
...
Art. 1
La raccolta di funghi deve avvenire nel pieno rispetto del loro spazio
vitale e dell’ambiente naturale in genere. In particolare è vietato
distruggere i funghi che non vengono raccolti oppure fare uso di
rastrelli, palette o ogni altro arnese che possa provocare danni
all’ambiente o ai miceti.
Art. 2
La raccolta di funghi è limitata ad un quantitativo complessivo
giornaliero di 3 kg per persona. È vietata la raccolta dei funghi
protetti dall’Ordinanza federale sulla protezione della natura e dal
Regolamento cantonale sulla protezione della flora, della fauna e dei
funghi.
Art. 3
La raccolta di funghi è inoltre vietata nei seguenti periodi:
a) dalle 20.00 alle
07.00 (divieto notturno);
b) --- abrogato nel 2009 ---
È vietata la raccolta organizzata di funghi a scopo di lucro, come pure
la distruzione intenzionale delle specie non oggetto di raccolta.
Art. 4
L’Ufficio protezione della natura può rilasciare autorizzazioni in
deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi
didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale,
per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono
una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di funghi.
Art. 5
Il controllo sulla raccolta dei funghi viene esercitato dal personale
forestale, dai guardiacaccia e guardiapesca, dalle polizie cantonali e
comunali e dalle guardie della natura. Essi hanno l’obbligo di
notificare all’Ufficio protezione della natura le infrazioni e di
sequestrare il materiale abusivamente raccolto. I municipi e le autorità
patriziali sono tenuti a collaborare.
Art. 6
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto
legislativo è punibile con una multa massima fino a fr. 10'000. Le
multe sono inflitte dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali.
Art. 7
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il
presente Decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
PPubblicato nel BU 2005, 259.
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