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Il Ticino
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PATTO
FEDERALE SVIZZERO DEL 1291
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Patto federale del 1 agosto 1291 |
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NEL NOME DEL SIGNORE, COSÌ
SIA. È OPERA ONOREVOLE ED UTILE CONFERMARE, nelle debite
forme, i patti della sicurezza e della pace.
— Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di
Uri, la comunità della valle di Svitto e quella degli
uomini di Untervaldo, considerando la malizia dei tempi
ed allo scopo di meglio difendere e integralmente
conservare sè ed i loro beni, hanno fatto leale promessa
di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e appoggio, a
salvaguardia così delle persone come delle cose, dentro
le loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere,
con tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro
ciascuno di coloro che ad essi o ad uno d'essi facesse
violenza, molestia od ingiuria con il proposito di
nuocere alle persone od alle cose. Ciascuna delle
comunità promette di accorrere in aiuto dell'altra, ogni
volta che sia necessario, e di respingere, a proprie
spese, secondo le circostanze, le aggressioni ostili e
di vendicare le ingiurie sofferte.
— A conferma che tali promesse saranno lealmente
osservate, prestano giuramento, rinnovando con il
presente accordo l'antico patto pure conchiuso sotto
giuramento; con l'avvertenza tuttavia che ognuno di loro
sarà tenuto, secondo la sua personale condizione, a
prestare al proprio signore l'obbedienza ed i servizi
dovutigli.
— Abbiamo pure, per comune consenso e deliberazione
unanime, promesso, statuito ed ordinato di non
accogliere né riconoscere in qualsiasi modo, nelle
suddette valli, alcun giudice il quale abbia acquistato
il proprio ufficio mediante denaro od altra prestazione,
ovvero non sia abitante delle nostre valli o membro
delle nostre comunità.
— Se sorgesse dissenso fra i confederati, i più prudenti
di loro hanno l'obbligo d'intervenire a sedar la
discordia, nel modo che loro sembrerà migliore; e se una
parte respinge il giudizio proferito, gli altri
confederati le si mettano contro.
— Resta inoltre convenuto fra di loro quanto segue: Chi
avrà ucciso alcuno con premeditazione e senza colpa
imputabile alla vittima, sia, se preso, mandato a morte,
come esige il suo nefando delitto, salvo che riesca a
provare la sua innocenza; se fosse fuggito, gli si vieti
il ritorno. Chi ricetta o protegge un tal malfattore,
deve essere bandito dalle valli, né potrà ritornarvi
finché non sia esplicitamente richiamato dai
confederati.
— Se alcuno, di giorno o nel silenzio della notte, dà
dolosamente fuoco ai beni dei confederati, non sia più
considerato come membro della comunità. E se alcuno,
dentro le valli, favorisce o difende il suddetto
malfattore, sia costretto a risarcire egli stesso il
danneggiato.
— Inoltre, se un confederato spoglierà alcuno delle sue
cose o gli recherà danno in qualsiasi modo, tutto quanto
il colpevole possiede nelle valli dovrà essere
sequestrato per dare giusta soddisfazione alla persona
lesa.
— Inoltre nessuno potrà appropriarsi il pegno d'un
altro, salvo che questo sia manifestamente suo debitore
o fideiussore; ed anche in tal caso occorre che il
giudice esplicitamente acconsenta.
— Ognuno deve pure obbedire al suo giudice e, se
necessario, indicare quale sia nella valle il giudice
sotto la cui giurisdizione egli si trova. E se alcuno si
rifiutasse d'assoggettarsi al giudizio e da questa
ribellione venisse danno ad alcuno dei confederati,
tutti sono in obbligo di costringere il suddetto
contumace a dar soddisfazione.
— Se poi insorgesse guerra o discordia fra alcuni dei
confederati, e una parte non volesse rimettersi al
giudice o accettare soddisfazione, i confederati
difenderanno l'altra parte.
— Tutte le decisioni qui sopra esposte sono state prese
nell'interesse ed a vantaggio comune, e dureranno se il
Signore lo consente, in perpetuo. In fede di che questo
strumento è stato redatto dietro richiesta dei predetti
e munito dei sigilli delle tre prefate comunità e valli.
— Fatto l'anno del Signore 1291, al principio del mese
d'agosto. |
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fonte:
Amministrazione federale
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Jean Renggli der Ältere
Il giuramento del Grutli (Rütli), 1891
Luzern, Stadt Luzern
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