Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua
personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare,
in un clima di felicità, d'amore e di comprensione.
Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di
priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del
minore nella famiglia d'origine,
Riconoscendo che l'adozione internazionale può offrire
l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per
i quali i non può essere trovata una famiglia idonea nel 1oro
Stato di origine,
Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire
che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse
superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti
fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e
la tratta dei minori,
Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni
che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti
internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi sociali e
Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai
Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di
adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su
quello internazionale (Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85
del 3 dicembre 1986),
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
CAPITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art.1
La presente Convenzione ha per oggetto:
a - di stabilire
delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano
nell'interesse superiore, del minore e nel rispetto dei diritti
fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto
internazionale;
b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati
contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie
e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei
minori;
c - di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti,
delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.
Art.2
1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente
abitualmente in uno Stato contraente ("Stato d'origine") è stato
o deve essere trasferito in un altro Stato contraente ("Stato dì
accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine
da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente
nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello
Stato di accoglienza o in quello di origine.
2.La Convenzione
contempla solo le adozioni che determinano un legame di
filiazione.
Art.3
La Convenzione
cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'art.17 lett.c)
non sono stati espressi prima che il minore compia l'età di
diciotto anni.
CAPITOLO II -
CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Art.4
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo
soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine:
a - hanno stabilito che il minore é adottabile;
b hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le
possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che
l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore
interesse;
c - si sono assicurate:
1). che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso
é richiesto per l'adozione, sono state assistite con la
necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle
conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto
riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione,
dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato
il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che
questo consenso é stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento
o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia
stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
d- si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità
del minore,
1) che questi é stato assistito mediante una. consulenza e
che è stato debitamente informato sulle conseguenze
dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale
consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi
in considerazione;
3) che il consenso del minore all'adozione, quando é
richiesto, é stato prestato liberamente, nelle forme legalmente
stabilite, ed é stato espresso o constatato per iscritto; e
4) che il consenso non é stato ottenuto mediante pagamento o
contropartita di alcun genere.
Art.5
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo
soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:
a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono
qualificati e idonei per l'adozione;
b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono
stati assistiti con í necessari consigli; e
c - hanno
constatato che il minore é o sarà autorizzato ad entrare ed a
soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.
CAPITOLO III - AUTORITA CENTRALI E ORGANISMI ABILITATI
Art.6
1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale
incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla
Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore
diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità
territoriali autonome sono liberi di designare più di una
Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o
soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha nominato
più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui
potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva
remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello
Stato medesimo.
Art.7
1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e
promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro
Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare
gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in
materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come
statistiche e formulari tipo;
b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della
Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli
all'applicazione della medesima.
Art.8
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col
concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a
prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una
adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi
della Convenzione.
Art.9
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col
concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente
abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare
per:
a - raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative
alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella
misura necessaria alla realizzazione dell'adozione;
b - agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista
dell'adozione;
c - promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi
di consulenza per l'adozione e per la fase successiva
all'adozione;
d - scambiare rapporti generali di valutazione sulle
esperienze in materia di adozione internazionale;
e - rispondere, nella misura consentita dalla legge del
proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una
particolare situazione d'adozione, formulate da altre Autorità
Centrali o da autorità pubbliche.
Art.10
Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli
organismi che dimostrino la loro idoneità a svolgere
correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.
Art.11
Un organismo abilitato deve:
a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e
nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che
concede l'abilitazione;
b - essere diretto e gestito da persone che, per integrità
morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel
campo dell'adozione internazionale;
c - essere sottoposto alla sorveglianza dì autorità
competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua
composizione, il suo funzionamento e la sua situazione
finanziaria.
Art.12
Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà
agire in un altro Stato se le autorità competenti dì entrambi
gli Stati non vi abbiano consentito.
Art.13
La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso,
l'estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e
l'indirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da ogni
traente all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aja di
diritto internazionale privato.
CAPITOLO IV-CONDIZIONI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE
INTERNAZIONALE
Art.14
Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente,
che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un
altro Stato contraente, debbono - rivolgersi all'Autorità
Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.
Art.15
1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei
per l'adozione l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza
redige una relazione contenente informazioni sulla loro
identità, capacità legale ed idoneità all'adozione, sulla loro
situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente
sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro
attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché
sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di
accogliere.
2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello
Stato d'origine.
Art.16
1.Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale
dello Stato d'origine:
a - redige una relazione contenente informazioni circa
l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente
sociale, la sua evoluzione personale e familiare, 1'anamnesi
sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa
le sue necessità particolari;
b - ritiene in debito conto le condizioni di educazione del
minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
c - si assicura che i consensi previsti dall'art.4 sono stati
ottenuti; e
d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni
concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che
l'affidamento prefigurato é nel superiore interesse del minore.
2.Trasmette
all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione
sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della
sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare
l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine,
tale identità non debba essere resa nota.
Art. 17
La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori
adottivi può essere presa nello Stato d'origine soltanto a
condizione che:
a - 11 Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del
consenso dei futuri genitori adottivi;
b - l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia
approvato la decisione di affidamento, allorché la legge di
questo Stato o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo
richiedano;
c - le Autorità Centrali dì entrambi gli Stati siano concordi
sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
d - sia stato determinato, in conformità all'articolo 5, che
i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei
all'adozione e che il minore é o sarà autorizzato ad entrare ed
a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.
Art.18
Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi
necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire
dallo Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza
permanente nello Stato d'accoglienza.
Art. 19
1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può
aver luogo solo se le condizioni fissate dall'articolo 17 si
sono verificate.
2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano
affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in
condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei
genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate
agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti.
Art.20
Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di
adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo
svolgimento del periodo di prova, quando é richiesto.
Art. 21
1. Allorché l'adozione deve aver luogo successivamente al
trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, l'Autorità
Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore
nella famiglia che lo ha accolto non é più conforme al superiore
interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione
del minore, particolarmente al fine di:
a - riprendere il minore dalle persone che desideravano
adottarlo ed averne provvisoriamente cura;
b - di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato
d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per
l'adozione del minore o, in difetto, una presa a carico
alternativa durevole; l'adozione non può aver luogo se
l'Autorità Centrale dello Stato d'origine non é stata
debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;
c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se
il suo interesse lo richiede
2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e
della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà
ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità
al presente articolo.
Art.22
1. Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente
capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da
organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel
capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario
della Convenzione che le funzioni conferite all'Autorità
Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono esser
esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla
legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da
organismi o persone che:
a - soddisfino le condizioni di moralità, di competenza
professionale, d'esperienza e di responsabilità richieste dallo
Stato medesimo; e
b - siano, per integrità morale e formazione od esperienza,
qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al
comma 2, comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della
Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e
gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.
4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della
Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente
sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni
conferite alle Autorità centrali sono esercitate in conformità
al primo comma.
5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma
2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni
caso, redatte sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o
di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma.
CAPITOLO V - RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL'ADOZIONE
Art.23
1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione,
dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto
luogo, é riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati
contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi
indicati all'art.17, lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della
ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione,
notifica al depositario della Convenzione l'identità e le
funzioni delle autorità o delle autorità che, in tale Stato,
sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì,
qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.
Art.24
Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno
Stato contraente solo se essa é manifestamente contraria
all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del
minore.
Art.25
Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della
Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a
questa, le adozioni fatte in conformità ad un accordo concluso
in applicazione dell'art. 39, comma 2.
Art.26
1 . Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:
a - del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i
suoi genitori adottivi,
b - della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei
confronti del minore;
c - della cessazione del legame giuridico preesistente di
filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione
produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto
luogo.
2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame
giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi
genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni
altro Stato contraente in cui l'adozione è riconosciuta, di
diritti equivalenti a quelli risultanti da un'adozione che
produca tale effetto in ciascuno di questi Stati.
3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di
qualunque disposizione più favorevole al minore, in vigore nello
Stato contraente che riconosce l'adozione.
Art.27
1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per
effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può
essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce
in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce
questo effetto,
a - se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo
consente; e
b - se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d),
sono stati o sono prestati in considerazione di una tale
adozione.
2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica
l'articolo 23.
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.28
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine,
che richiedono che l'adozione di un minore residente
abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o
che proibisca l'affidamento del minore nello Stato di
accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima
dell'adozione.
Art.29
Nessun contatto può
aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del
minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino
a quando non sono state soddisfatte le condizioni, previste
dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera
a), salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa
famiglia o se siano osservate le condizioni fissate
dall'autorità competente dello Stato d'origine.
Art.30
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente
conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle
origini del minore, in particolare quelle relative all'identità
della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del
minore e della sua famiglia.
2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del
suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza
appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.
Art.31
Salvo quanto previsto dall'art.30, i dati personali raccolti
o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare
quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere
utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti
o trasmessi.
Art.32
1. Non é consentito alcun profitto materiale indebito in
relazione a prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le
spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle
persone che sono intervenute nell'adozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli
organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere
una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.
Art.33
Quando un'autorità competente constata che una disposizione
della Convenzione é stata trasgredita o rischia chiaramente di
esserlo, ne informa subito l'Autorità Centrale dello Stato cui
essa appartiene. L'Autorità Centrale ha la responsabilità di
curare che siano applicate le misure opportune.
Art. 34
Se l'Autorità competente dello Stato destinatario di un
documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con
certificazione di conformità all'originale. Le spese di
traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei
futuri genitori adottivi.
Art.35
Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le
procedure di adozione in modo sol1ecito.
Art.36
Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione,
due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unità
territoriali:
a - qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato
s'intende fatto alla residenza abituale in una unità
territoriale di questo Stato
b - qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende
fatto alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente
c - qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle
autorità pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorità
abilitate ad agire nell'unità territorialmente pertinente
d - qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello
Stato s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unità
territoriale pertinente.
Art.37
Quando uno Stato ha in materia di adozione, due o più sistemi
di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni
riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema
di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.
Art.38
Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie
regole giuridiche in materia di adozione, non è tenuto ad
applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento
giuridico unitario non fosse tenuta ad applicarla.
Art. 39
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai
quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono
disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione,
a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di
tali strumenti.
2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli
altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire
l'applicazione della convenzione nei loro reciproci rapporti.
Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute
negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono
simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della
Convenzione.
Art.40
Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione.
Art.41
La Convenzione é applicabile in ogni caso in cui la domanda,
prevista dall'art.14, sia pervenuta in epoca successiva
all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di
accoglienza ed in quello d'origine.
Art.42
Il Segretario Generale della Conferenza de L'Aja di diritto
internazionale privato convoca periodicamente una Commissione
speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della
convenzione.
CAPITOLO VII - CLAUSOLE FINALI
Art.43
1. La Convenzione é aperta alla firma degli Stati che erano
Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale
privato al momento della Diciassettesima Sessione e degli altri
Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli
strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno
depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei
Paesi Bassi, depositario della Convenzione.
Art. 44
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione,
successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi
dell'articolo 46, comma l.
2. Lo strumento di adesione. sarà depositato presso il
depositario.
3. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato
aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato
obiezioni nei confronti di essa nel termine di. sei mesi dalla
ricezione della notifica prevista dall'art.48, lettera b). Tale
eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi
Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o
dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione.
Tali obiezioni vanno notificate al depositario.
Art.45
1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali,
nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle
materie contemplate nella presente Convenzione, può, al momento
della firma, della ratifica, dell'accettazione,
dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente
Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto
ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento
modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed
indicano espressamente le unità territoriali in cui la
Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del
presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità
territoriali di detto Stato.
Art.46
1. La Convenzione
entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere
di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento
di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto
dall'articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
a - per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva
posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il
deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione,
d'approvazione o di adesione;
b - per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata
estesa in conformità all'articolo 45, il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la
notifica prevista in detto articolo.
Art.47
1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante
notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la
data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se
é specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia
efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del
periodo in questione, dopo la data di ricevimento della
notifica.
Art.48
Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de
L'Aja di diritto internazionale privato, agli altri Stati che,
hanno Partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati
che hanno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo
44:
a - le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni
indicate all'articolo 43;
b - le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate
all'articolo 44;
c - la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in
conformità alle disposizioni dell'articolo 46;
d - le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli
articoli 22, 23, 25 e 45;
e - gli accordi menzionati all'articolo 39;
f - le denunce previste dall'articolo 47.
In fede di che, i
sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a L'Aja, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare,
che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei
Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarà
consegnata, per via diplomatica, a ciascun Stato che era Membro
della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al
momento della Diciassettesima Sessione, ed a ciascuno degli
altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
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