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Il Ticino
e il Mondo |
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CONVENZIONE
INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
Approvata dall'ONU il 20 novembre1989
Testo completo PDF
o su UNICEF
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Art. |
PARTE PRIMA |
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1 |
Ai sensi della presente Convenzione
s'intende per fanciullo ogni essere umano in età
inferiore ai 18 anni, a meno che secondo le leggi
del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne. |
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2 |
1. Gli Stati s'impegnano a rispettare i
diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed
a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito
giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei
suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale,
etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro
invalidità, della loro nascita o di qualunque altra
condizione.
2. Gli Stati devono adottare ogni misura
appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto
contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse
o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
membri della sua famiglia. |
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3 |
1.
In tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative
o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente.
2.
Gli Stati si impegnano ad
assicurare al fanciullo la protezione e le
cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei
suoi genitori, dei suoi tutori o di
altre persone che hanno la sua responsabilità
legale, e a tal fine essi adottano tutti
i provvedimenti legislativi e amministrativi
appropriati.
3.
Gli Stati vigilano affinché il
funzionamento delle istituzioni, servizi e
istituti che hanno la responsabilità dei
fanciulli e che provvedono alla loro protezione
sia conforme alle norme stabilite dalle
autorità competenti in particolare
nell’ambito della sicurezza e della
salute e per quanto riguarda il numero e la
competenza del loro personale nonché l’esistenza di
un adeguato controllo. |
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4 |
Gli Stati si impegnano ad adottare
tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi e altri, necessari per
attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti
economici, sociali e culturali essi adottano
tali provvedimenti entro i limiti delle
risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell’ambito della cooperazione internazionale. |
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5 |
Gli Stati rispettano la
responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o,
se del caso, dei membri della famiglia
allargata o della collettività, come previsto
dagli usi locali, dei tutori o altre
persone legalmente responsabili del fanciullo,
di dare a quest’ultimo, in maniera
corrispondente allo sviluppo delle sue
capacità, l’orientamento e i consigli
adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono
riconosciuti dalla presente Convenzione. |
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6 |
1.
Gli Stati riconoscono che ogni
fanciullo ha un diritto inerente alla
vita.
2.
Gli Stati assicurano in tutta la
misura del possibile la sopravvivenza
e lo sviluppo del fanciullo. |
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7 |
1. Il fanciullo è
registrato immediatamente al momento della sua nascita e
da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una
cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere
i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2.
Gli Stati vigilano affinché questi
diritti siano attuati in conformità
con la loro legislazione nazionale e con
gli obblighi che sono imposti loro dagli
strumenti internazionali applicabili in
materia, in particolare nei casi in cui, se
ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi
apolide. |
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8 |
1.
Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto
del fanciullo a preserva
re la propria identità, ivi compresa la
sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come riconosciute dalla legge, senza
ingerenze illegali.
2.
Se un fanciullo è illegalmente privato
degli elementi costitutivi della sua
identità o di alcuni di essi, gli Stati
devono concedergli adeguata assistenza
e protezione affinché la sua identità sia ristabilita
il più rapidamente possibile. |
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9 |
1.
Gli Stati vigilano affinché il
fanciullo non sia separato dai suoi genitori
contro la loro volontà a meno che le
autorità competenti non decidano,
sotto riserva di revisione giudiziaria e
conformemente con le leggi di procedura
applicabili, che questa separazione è
necessaria nell’interesse preminente
del fanciullo. Una decisione in questo
senso può essere necessaria in taluni
casi particolari, ad esempio quando i
genitori maltrattino o trascurino il fanciullo,
oppure se vivano separati e una
decisione debba essere presa riguardo al
luogo di residenza del fanciullo.
2.
In tutti i casi previsti al paragrafo 1
del presente articolo, tutte le parti interessate
devono avere la possibilità di
partecipare alle deliberazioni e di far
conoscere le loro opinioni.
3.
Gli Stati rispettano il diritto
del fanciullo separato da entrambi i genitori
o da uno di essi di intrattenere
regolarmente rapporti personali e contatti
diretti con entrambi i genitori, a meno
che ciò non sia contrario all’interesse
preminente del fanciullo.
4.
Se la separazione è il risultato di
provvedimenti adottati da uno Stato, come la detenzione,
l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte
(compresa la morte, quale che ne sia la
causa, sopravvenuta durante la detenzione)
di entrambi i genitori o di uno di essi,
o del fanciullo, lo Stato fornisce
dietro richiesta ai genitori, al
fanciullo oppure, se del caso, a un altro
membro della famiglia, le informazioni
essenziali concernenti il luogo dove si
trovano il familiare o i familiari, a
meno che la divulgazione di tali informazioni
possa mettere a repentaglio il benessere
del fanciullo. Gli Stati vigilano
inoltre affinché la presentazione di
tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone
interessate. |
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10 |
1.
In conformità con l’obbligo che incombe
agli Stati in virtù del paragrafo
1 dell’art. 9, ogni domanda presentata
da un fanciullo o dai suoi genitori
in vista di entrare in uno Stato o
di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento
familiare sarà considerata con uno spirito positivo,
con umanità e diligenza.
Gli Stati vigilano inoltre
affinché la presentazione di tale domanda non
comporti conseguenze pregiudizievoli per
gli autori della domanda e per i loro
familiari.
2.
Un fanciullo i cui genitori risiedono in
Stati diversi ha diritto a intrattenere
rapporti personali e contatti diretti
regolari con entrambi i suoi genitori,
salve circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con
l’obbligo incombente agli Stati, in virtù
del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati
rispettano il diritto del fanciullo e dei
suoi genitori di abbandonare ogni paese,
compreso il loro e di fare ritorno nel
proprio paese. Il diritto di abbandonare
ogni paese può essere regolamentato
solo dalle limitazioni stabilite dalla
legislazione, necessarie ai fini della protezione
della sicurezza interna, dell’ordine
pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà
altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti
nella presente Convenzione. |
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11 |
1.
Gli Stati adottano provvedimenti
per impedire gli spostamenti e i
non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2.
A tal fine, gli Stati favoriscono
la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti. |
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Continua... vedi
Testo completo PDF
... |
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54 |
L’originale della presente Convenzione,
i cui testi in lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola
fanno ugualmente fede, sarà depositato
presso il Segretario generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. |
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