DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
10 dicembre 1948
ONU :
Consiglio per i diritti umani |
PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti
umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la
coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli
esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più
alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di
rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno
deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di
vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a
perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di
questa libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni
organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà
e di garantirne, mediante misure progressive di carattere
nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
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Art. |
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1 |
Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza. |
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2 |
Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. |
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3 |
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. |
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4 |
Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta
degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. |
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5 |
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli,
inumani o degradanti. |
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6 |
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. |
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7 |
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale
tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una
eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a
tale discriminazione. |
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8 |
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali
contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. |
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9 |
Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato |
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10 |
Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale,
al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta. |
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11 |
1. Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua
difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per
un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in
cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a
quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso. |
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12 |
Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni. |
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13 |
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio paese. |
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14 |
1. Ogni individuo ha il diritto di
cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite. |
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15 |
1. Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza. |
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16 |
1. Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno
eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio
e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato. |
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17 |
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere
una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà. |
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18 |
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria religione o il proprio
credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti. |
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19 |
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. |
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20 |
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far
parte di un'associazione. |
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21 |
1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente,
sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere
in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa
attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo
una procedura equivalente di libera votazione. |
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22 |
Ogni individuo, in quanto membro della
società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. |
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23 |
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione
2. Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto
ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui
stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare
dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi. |
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24 |
Ogni individuo ha diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. |
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25 |
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore
di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno
diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale. |
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26 |
1. Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata
al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro
figli. |
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27 |
1. Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale della comunità, di
godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e materiali derivanti da
ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui
egli sia autore. |
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28 |
Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati. |
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29 |
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e
delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e
delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i
fini e principi delle Nazioni Unite. |
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30 |
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un
qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività
o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei
diritti e delle libertà in essa enunciati. |